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Fonte: seigneuriage.blogspot.com * Link
Quello che innanzitutto manca, a tacer d’altro, è proprio la ‘theory’, descritta solo attraverso un profluvio di esemplificazioni tanto confuse quanto insufficienti a rapportarla alle fonti, visto che, in più di un secolo, è stata oggetto di varie formulazioni, e non è dato capire qual è la ‘versione’ o gli aspetti di essa che si intendono oggi proporre o riproporre.

Viene cioè annunziato da Paolo Barnard, per poter apprendere di cosa si tratti, un evento al quale si può partecipare solo ascoltando, ma non si vede perché non si provveda nel mentre a scrivere un articolo di chiarimento, anziché presentare la ‘theory’ come fosse un oggetto misterioso.

Lo scrivo perché ricevo da tempo sollecitazioni, in relazione a Barnard, a ‘unire le forze’, sicché sento infine l’esigenza di chiarire che non posso farlo perché ritengo a-tecnica, confusa e in molti punti errata la sua analisi, oltre a non condividerne né l’antieuropeismo né l’auspicio del ritorno alla lira, perché, quanto all’Europa, va solo risolto il problema che il Parlamento europeo non ha il potere di promulgare le leggi che vota e che i deputati non hanno il potere di iniziativa legislativa; e, quanto all’Euro, il problema è che vanno nazionalizzate le banche, centrali e non, compresa ovviamente la BCE.

Quanto, più in dettaglio, alla ‘theory’, credo che la riproposizione – alle soglie del 2012 e dopo tutto quanto si è detto del signoraggio primario e secondario – di una teoria basata sulla privatezza delle banche centrali e non, ha di ‘moderno’ solo l’inesauribilità delle forme dietro le quali un sistema è capace di trincerarsi – magari facendo confusione – pur di non andare verso un vero cambiamento: un cambiamento basato cioè sulla confisca penale e sulla nazionalizzazione delle banche sia centrali che di credito, in quanto entrambe produttrici di denaro dal nulla: funzione che può competere solo allo Stato.

Stato che, in virtù del fenomeno dell’inveramento (che – mi scuso per l’immodestia, visto che l’ho definito io – ma è indispensabile per capire la questione monetaria, e di sicuro non è stato capito da nessuno dei sostenitori della ‘theory’), può produrre tutto il denaro che occorre senza causare svalutazione.

Svalutazione che si vede relativamente poco perché è assorbita dalla continua diminuzione dei costi causata dall’altrettanto continua semplificazione dei processi produttivi e distributivi. (Rinvio per il resto al documento sul signoraggio primario e secondario di cui a marra.it).

Il mio caro amico Salvatore Tamburro, giovane economista serio e refrattario alle suggestioni cervellotiche che affascinano i meno competenti, ha fornito i dettagli dell’erroneità della ‘teory’, oltretutto per nulla ‘modern’, risalendo la sua prima formulazione al 1895.

Alfonso Luigi Marra

61 Commenti a “Alfonso Luigi Marra circa Barnard e la così detta «modern money theory».”

  • raffaele:

    PAS-FermiamoLeBanche&LeTasse offre difesa gratuità a enti contro banche per derivati e altro
    Facendo seguito alla posizione della Corte dei Conti, di invito perentorio, pena la responsabilità civile e penale degli amministratori, di agire contro le banche in tema di derivati, il PAS-FermiamoLeBanche&LeTasse offre gratuitamente assistenza legale e consulenza agli enti che vogliano agire contro le banche, non solo in relazione ai derivati, ma soprattutto in relazione al recupero delle somme, enormemente più elevate, di cui le banche si sono appropriate in relazione ai conti correnti, finanziamenti, scoperti di conto eccetera, per anatocismo, accredito tardivo dei versamenti, commissioni di massimo scoperto eccetera.
    PAS-FermiamoLeBanche&LeTasse

  • raffaele:

    Guarda e scarica lo spot di Francesca Salvador, cadidata al Senato per il PAS-FermiamoLeBanche&LeTasse in Lazio e Campania
    http://www.youtube.com/watch?v=AwTpFhzml-g
    PAS-FLB&LT

    Spot di Francesca Salvador candidata PAS-FB&T
    http://www.youtube.com
    Lo spot di Francesca Salvator, cadidata al Senato per il PAS-FermiamoLeBanche&LeTasse in Lazio e Campania

  • raffaele:

    Il bilderberghino Obama accorre in aiuto del bilderberghino Monti.
    Giustamente tra uomini Bilderberg ci si aiuta.. Obama non è direttamente lui stesso membro del Bilderberg, come ad esempio Clinton, ma esponenti del suo governo partecipano ufficialmente alle riunioni del Bilderberg, sicché non è altro, anche lui, che un misero pupazzo delle banche. Un pupazzo che non è stato partorito da internet, ma dal potere bancario, e che ‘coerentemente’ corre in aiuto del collega bilderberghino Monti in evidente difficoltà. Berlusconi teme che il Bilderberg gli faccia di nuovo cadere i suoi titoli in borsa o che gli scagli contro con ancora più veemenza la magistratura, ma se affrontasse questi temi vincerebbe senz’altro le elezioni. Io non condivido Berlusconi, ma se vince Bersani abolisce del tutto il denaro liquido e istituisce chissà che provvedimenti folli per favorire il rastrellamento delle tasse, che poi servono per pagare ai suoi padroni (le banche e il Bilderberg) il denaro che invece gli Stati potrebbero produrre da sé. Anche Bersani e Napolitano sono di fatto uomini Bilderberg benché non siano formalmente iscritti a questa organizzazione criminale, perché sanno che Monti né è membro e sanno che è un circolo occulto e illecito, per cui sono complici di fatto di Monti.
    Alfonso Luigi Marra

  • raffaele:

    Marra: Monti, di fronte alla reazione internazionale, risponde alla mia denunzia: «Il Bilderberg è cosa buona..».
    Monti, di fronte alla reazione dei media internazionali, che hanno tradotto e pubblicato la denunzia che ho presentato il 1.2.2013, con il numero 050429, alla Procura di Roma contro il Bilderberg e circa la sua appartenenza ad esso, risponde che: «Il club Bilderberg non è una setta segreta. Magari qualche politico italiano ci andasse! Ci aiuterebbe ad uscire da un isolamento politico e culturale italiano».
    Sennonché lo schema giusto è invece che lui mi denunzi per calunnia, quindi io denunzi a mia volta lui per calunnia, e che si faccia il processo per stabilire se il calunniatore sono io o è lui. Fermo restando che la magistratura non è neutra rispetto al Bilderberg, altrimenti sarebbe intervenuta da tempo, sicché, nonostante la fondatezza delle mie affermazioni sia evidente, sarebbe un duro scontro.
    In ogni caso, poiché quel che conta è il giudizio della collettività, faccio osservare che ho ampiamente motivato la mia denunzia, mentre il fatto che il Bilderberg non sia occulto e sia un circolo di persone per bene è solo una mera affermazione di Monti.
    Denunzia che spero la stampa italian voglia divulgare adeguatamente, che riporto di seguito, e che invierò ora tradotta in dieci lingue alla stampa mondiale, perché in certi punto le traduzioni pubblicate dai media stranieri sono un po’ approssimative.
    L’ideale tuttavia, visto che Monti ha tanta propensione ai confronti, sarebbe che accettasse di confrontarsi con me in televisione.
    Alfonso Luigi Marra

  • raffaele:

    Marra a Grillo: Perché taci su Bilderberg, signoraggio e illiceità delle tasse?
    Perché, caro Grillo, dici di voler far pagare le tasse, quando sai bene che non vanno assolutamente pagate ma abolite, visto che non sono altro che una conseguenza del signoraggio, sicché possono essere abolite semplicemente nazionalizzando le banche centrali?
    E perché non parli dell’eliminazione dell’anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, e dell’accredito tardivo dei versamenti, che sposterebbe dalle tasche delle banche a quelle della società un paio di miliardi di euro al giorno?
    Stai cioè facendo credere alle banche di essere filo-bancario per farti sostenere e attaccarle dopo le elezioni, o sei davvero filo-bancario e stai cercando, per conto delle banche, di far deragliare il cambiamento sul binario morto della «rivoluzione per non cambiare» in atto dal 10.5.1985, giorno in cui pubblicai la Lettera di dimissioni di un avvocato della CGIL dal sindacato e dal PCI ?
    Vedi, nel 1994 commisi l’errore di pensare fosse possibile appropriarsi del ‘contenitore vuoto’ creato da Berluschino, e lo attaccai solo dopo due anni e mezzo. Questa volta invece, se non prenderai posizione contro le banche, farò di tutto per evidenziarlo da subito sia ai tuoi che a quella parte dell’opinione pubblica che non ti vota, perché nell’ambito delle tue folle manca ad esempio l’avvocatura e la magistratura: le fasce sociali più colpevoli, ma anche quelle senza le quali il cambiamento – che deve essere innanzitutto giuridico e culturale – difficilmente si può fare.
    Alfonso Luigi Marra

  • raffaele:

    Marra: Grillini siete dei mistificatori! Guardate (ascoltate) perché dico che il vostro ‘cambiamento’ è pro-banche. Spero quindi vinciate con il 70%, affinché in breve i fatti vi sconfiggano, perché siete l’ultimo stadio della ‘rivoluzione per non cambiare’..
    http://www.youtube.com/watch?v=ioNJFcDBXUU

    La por-no/Sara: la faccia di Grillo sui miei glutei (‘faccia di banca’)
    http://www.youtube.com

  • franco:

    Cari Bersani e Grillo, come fate a parlare di riduzione delle spese e moralità se prima non eliminate l’anatocismo, le commissioni di massimo scoperto e l’accredito differito dei versamenti, con i quali le banche lucrano illegittimamente circa 2 miliardi di euro al giorno a danno della società?
    Capite: 2 miliardi al giorno di fronte alle quisquilie che recuperereste tagliando i parlamentari o le auto blu o i ‘rami secchi’ eccetera?
    E come fate a disinteresessarvi del fatto che, ogni 100.000 euro, applicando i tassi anatocistici, cioè addebitando gli interessi ogni tre mesi anziché ogni anno, in dieci anni, le banche prendono 204.000 euro in più di interessi?
    E perché non chiedete alla magistratura di smettere di rimanere inerte di fronte al gravissimo illecito rappresentato dalla privatezza della Banca d’Italia, la cui nazionalizzazione – come sapete – risolverebbe ogni problema?
    E tu Grillo, perché non mi rispondi quando dico che sono pronto a risolvere io, gratuitamente, il problema di buona parte dei 550 milioni di debiti del Comune di Parma semplicemente facendo causa alle banche creditrici, perché, secondo una giurisprudenza ormai pacifica, sono somme per la più parte non dovute?
    Perché cioè non fate queste cose? Quali motivi lo impediscono?
    Alfonso Luigi Marra

    • Domenico Proietti:

      Corte Cassazione e anatocismo bancario – sentenza 798 2013
      5
      di Alfonsina Biscardi – Con la sentenza n.798 del 15 gennaio 2013 la sez. III civile della Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato il tema dell’anatocismo e delle condizioni per proporre l’azione di nullità della clausola che pattuisce gli interessi e la domanda di ripetizione di quanto indebitamente addebitato dagli istituti di credito.

      Il giudizio deciso dalla Corte in sede di legittimità scaturisce da un decreto ingiuntivo che, come si evince dalla sommaria ricostruzione del fatto, è stato proposto dal correntista nei confronti di un istituto di credito al fine di conseguire la restituzione dell’importo di L.
      413.785.381 a titolo di ripetizione di indebito oggettivo derivante dall’applicazione di interessi ultralegali e c.m.s. non validamente pattuiti per iscritto e, comunque, usurari, relativamente a tre rapporti di conto corrente bancario. Immaginiamo che a sostegno del ricorso monitorio il correntista abbia allegato gli estratti conto dai quali emergeva, verosimilmente, il saldo a debito del conto corrente e, poi, una ricostruzione contabile che determinava l’importo indebitamente addebitato.

      Il giudice di primo grado ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla Banca. Il correntista soccombente ha impugnato la sentenza di primo grado che, invece, la Corte d’Appello ha confermato. Pare di poter dedurre dalla pronuncia che si esamina che, a parere del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata fosse viziata per mancata valutazione di tutta la documentazione prodotta da cui sarebbe emersa, sia l’esistenza della causa debendi vantata dalla Banca, sia l’addebito di interessi e commissioni non dovuti.

      La Corte di Cassazione a tal proposito precisa che “il vizio di motivazione sollevato dall’appellante appare inammissibile, perchè volto a conseguire un diverso apprezzamento delle risultanze documentali, già valutate dai giudici del merito con motivazione succinta, ma comunque adeguata e dissimula, dunque, una richiesta di riesame del merito, inibita in sede di legittimità. Peraltro il vizio costituito dalla mancata valutazione da parte del giudice di appello di alcuni documenti sarebbe inammissibile anche perché il presunto errore giudiziale non corrisponderebbe ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”.

      Fermo quanto finora precisato la Corte prosegue nelle proprie valutazioni ed esamina quello che, a suo avviso, costituisce il punto centrale della decisione impugnata ove si precisa che “è ripetibile la somma indebitamente pagata e non già il debito sostenuto come illegale”.

      La Corte di Cassazione ricostruisce l’iter argomentativo che ha condotto il giudice di secondo grado ad effettuare la citata precisazione. Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione intervenendo in materia di prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito, è indispensabile distinguere due tipologie di versamenti annotati in conto corrente. Solo quando il correntista non ha un’apertura di credito oppure ha un’apertura di credito e ha superato i limiti della stessa, ogni versamento che sarà annotato a debito rappresenterà un pagamento in quanto sarà finalizzato a realizzare uno spostamento patrimoniale in favore dell’istituto di credito che ne accresce il patrimonio a detrimento del correntista stesso.

      La Corte osserva che il presupposto per la restituzione dell’indebito è che esista un pagamento cioè un versamento solutorio effettuato in assenza di un’apertura di credito oppure quando il limite dell’apertura di credito è stato superato. La sentenza infatti statuisce: “nel caso che durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto “scoperto” (cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento) e non, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell’affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.”

      La Corte prosegue sostenendo che l’annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a dimostrare che a quell’annotazione abbia corrisposto un versamento solutorio e, quindi, un pagamento. Il correntista, dunque, sulla base di tali mere annotazioni (magari ricostruite da una consulenza contabile) non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. La Corte, infatti, precisa: “Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto.”

      In altri termini il correntista, nel caso esaminato dalla Corte, esigeva la restituzione dell’importo corrispondente ad una parte della somma dei saldi debitori dei suoi tre conti correnti così come risultanti, verosimilmente, dagli estratti conto allegati al decreto ingiuntivo (il passivo complessivo, infatti, era pari a L. 786.333.219), adducendone l’illegittimità, senza tuttavia aver dimostrato di aver chiuso l’apertura di credito o anche il conto e di aver restituito alla Banca il complessivo saldo a debito.

      L’ingiungente, dunque, non ha dato prova di quell’arricchimento indebito dell’Istituto di credito che gli avrebbe dato diritto a conseguire la restituzione, tant’è che la Corte territoriale aveva affermato che “mancava la prova della corresponsione degli interessi, segnatamente evidenziando l’inconferenza della mera deduzione dell’illegittimità della clausola determinativa degli stessi, avuto riguardo all’oggetto dell’azione di ripetizione, rappresentato dal pagamento indebito e non già dal “debito sostenuto come illegale”.

      Ne consegue, quindi, che il correntista che voglia esigere la ripetizione dell’indebito adducendo l’illegittimità degli addebiti di interessi, CMS e valute può farlo solo con riferimento a versamenti di carattere solutorio e ha l’onere di fornire la prova che tali pagamenti siano effettivamente avvenuti, cosa che accade con la chiusura dell’apertura di credito o del conto corrente e con la corresponsione alla Banca dell’eventuale saldo debitore.

      Diversamente, come, peraltro, già precisato da alcuni Tribunali, qualora non si fornisca tale prova, il correntista non può chiedere la ripetizione dell’indebito ma solo la rettifica del saldo.
      Alfonsina Biscardi
      consulenza per le attività degli studi legali
      http://www.tesiindiritto.com

      (27/02/2013 – Alfonsina Biscardi)

      Fonte: Corte Cassazione e anatocismo bancario – sentenza 798 2013
      (StudioCataldi.it)

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